
Deposito legale della propria opera. I libri della collana Auto da fé non hanno necessità di deposito legale, tuttavia è comunque utile conoscere cos’è il deposito legale e a chi spetta la responsabilità di controllare che il deposito avvenga.
A cosa serve il codice ISBN, e cos’è
Il codice ISBN è un numero di tredici cifre che identifica in modo univoco una determinata edizione: infatti ogni edizione può avere un solo codice ISBN. Per legge non è obbligatorio. Consigliamo di richiedere il codice ISBN solo se si progetta di stampare alcune centinaia di copie. Per ottenerlo si può fare richiesta all’Agenzia nazionale ISBN cliccando su “Tariffe Authorpublishing e richiedenti occasionali”. Si tratta di una libera scelta dell’Autore.
Svantaggi
- Costa 60,00 euro +IVA, si può acquistare cliccando QUI.
- Si è costretti a provvedere al deposito legale (ne parlo qui di seguito)
Vantaggi
- E’ possibile stampare le proprie copie in tipografia con una tassazione del 4% anziché del 22% (Consiglio questa opzione a chi intende nel tempo stampare almeno 150 copie della propria opera).
- Alcune librerie accettano di vendere solo libri con codice ISBN per il solo motivo che possono inserirli in anagrafica.
Cos’è il deposito legale
Il deposito legale è per la Legge italiana una norma che intende tutelare e conservare il patrimonio culturale nazionale costituendo un archivio delle opere pubblicate. Tale legge impone il deposito della propria opera presso 4 biblioteche (dunque 4 copie in tutto):
- la Biblioteca nazionale centrale di Firenze
- la Biblioteca nazionale centrale di Roma
- due biblioteche della Regione di pertinenza (qui la mappa ufficiale delle 46 biblioteche regionali idonee al deposito legale)
Il deposito legale NON è previsto per le ristampe inalterate.
Quali documenti riguarda
Secondo l’art. 4 della norma sul deposito legale, i documenti tutelati sono:
a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
A chi spetta il deposito legale?
Secondo l’art. 1.3 della Legge la responsabilità del deposito delle 4 copie è da attribuirsi solo nel caso in cui l’opera sia stata prodotta in Italia, con codice ISBN italiano. I responsabili materiali di detto obbligo di legge secondo l’art. 4 sono:
a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l’editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.
Sono previste sanzioni per chi non deposita copia della propria opera?
Sì, secondo l’art. 7 chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.